Avv. stab. Anna La Corte

Nel corso degli anni si è assistito ad una continua e mutevole evoluzione giurisprudenziale e normativa in materia tributaria. Ciò ha determinato sempre più la necessità di dare, da un lato, più garanzie al contribuente, considerato la parte debole del procedimento, osservando quei principi di economicità, di efficacia e di trasparenza insiti nel processo tributario e, dall’altro lato, di esaltare l’agire dell’Amministrazione Finanziaria che, articolandosi in atti ed attività diretti al perseguimento di un fine pubblico, ovvero l’attuazione del prelievo tributario, attua attraverso l’imposizione di imposte, di tasse e di tributi.

Quindi, l’Amministrazione Finanziaria se da un lato ha l’obbligo di dare attuazione alla pretesa patrimoniale, ossia di riscuotere i tributi, utilizzando gli atti e le forme previste dalla legge (formazione e consegna del ruolo – emissione e notificazione della cartella di pagamento); dall’altro lato, per il contribuente la possibilità di estinguere l’imposta è direttamente collegata alla previa osservanza delle forme previste dalla legge da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Tale principio definito di tipicità prevede l’obbligo per l’Amministrazione di rispettare forme e tempi per dare attuazione alla pretesa erariale nei confronti del contribuente.

Dunque, l’azione amministrativa tesa alla riscossione dei tributi deve avvenire in ossequio al principio di legalità e vincolatezza, secondo la sequenza di atti previsti dalla legge.

Nello specifico, in base all’art. 25 comma 1 del D.P.R. n. 602/1973 si prevede espressamente l’obbligo per l’Agente della Riscossione di notificare la cartella di pagamento, a seguito dell’iscrizione a ruolo del tributo.

Da ciò deriva che, essendo il procedimento di riscossione improntato al principio di “tipicità” degli atti, la pretesa patrimoniale deve avvenire secondo le regole positivizzate dal legislatore.

Pertanto, la palese violazione del citato art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, per la mancanza o tardiva notifica della cartella di pagamento rende invalida la procedura esecutiva della riscossione nella sua interezza, facendo decadere l’Agente per la Riscossione da qualsiasi diritto, per violazione delle norme costituzionali, dei principi di capacità contributiva e del diritto di difesa .

Il contribuente, pertanto, ha diritto di essere messo a conoscenza di qualsiasi azione promossa nei suoi confronti in un tempo congruo al fine di esercitare il proprio diritto di difesa.

Dunque, nel caso in cui l’Agente della Riscossione non rispetta le forme previste dalla legge relative alla notifica della cartella esattoriale, il contribuente potrà impugnare l’atto impositivo e/o l’estratto di ruolo, per far annullare il debito e, conseguentemente, per dichiarare la prescrizione del tributo.

A tal proposito, il tema della prescrizione delle cartelle esattoriali è sempre stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione.

In particolare, i giudici di legittimità, con un’ordinanza n. 20213 del 2015, ribadiscono un orientamento ormai consolidato e favorevole al contribuente, con il quale si stabilisce che: “la cartella esattoriale non può essere paragonata ad un provvedimento definito giudiziale, come una sentenza di un Giudice o un accertamento dell’Agenzia delle Entrate . Pertanto avverso la cartella si potrà eccepire la prescrizione di anni 5 ex art. 2948 c.c. e non quella decennale ex art. 2846 c.c.”.

Tale termine di prescrizione quinquennale, pertanto, va esteso a tutti i tributi locali, in quanto “prestazioni periodiche” e, come, tali rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2948 comma 4 c.c., che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.

Pertanto, alla luce di un recente orientamento si ribadisce quanto già affermato precedentemente, in particolare, si stabilisce che: “Se la cartella avente ad oggetto tributi locali ed altre imposte periodiche non è seguita da altri atti della riscossione (per esempio intimazioni di pagamento o preavvisi di fermo/ipoteca) si prescrive dopo cinque anni dalla notifica”.

Il termine di prescrizione quinquennale, dunque, si applica anche quando la cartella non è stata impugnata, dato che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, non si tratta di atto giudiziale divenuto definitivo per mancata impugnazione, bensì di atto amministrativo che non può acquistare effetti definitivi per altri dieci anni (come avviene per le sentenze non appellate).

Ciò comporta che se l’atto successivo di riscossione (per esempio l’intimazione di pagamento) viene notificato al contribuente dopo 5 anni, è nullo perché ha ad oggetto cartelle esattoriali prescritte.

Quest’ultimo importante orientamento è stato recentemente ribadito e confermato da una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n. 1944 del 30.03.2017 in cui i giudici hanno ritenuto che : “la prescrizione decennale può essere applicata solo per i crediti e le obbligazioni per i quali vi è giudicato di una sentenza, cioè il suo essere divenuta definitiva per omessa impugnazione nei termini; invece la cartella di pagamento, così come tutti gli altri atti della riscossione, è atto amministrativo, espressione del potere di autotutela ed auto-accertamento della Pubblica Amministrazione e, come tale, non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato.

Di conseguenza la mancata impugnazione non può comportare l’automatica trasformazione del termine prescrizionale breve in ordinario di dieci anni”.

Dunque, la cartella di pagamento avente ad oggetto crediti o tributi la cui prescrizione è inferiore a 10 anni (per esempio bollo auto, tassa rifiuti, tassa sugli immobili) si prescrive nello stesso termine breve anche qualora, dopo la notifica, non sia stata impugnata nel termine di 60 giorni.

A tal proposito, è necessario fare una precisazione in riferimento ai tributi locali (per esempio Tari, Tosap, Imu, Ici, Tarsu ecc) che si prescrivono in 5 anni, perché si tratta di obbligazioni ad esecuzione periodica, per le quali l’art. 2948 c.c. prevede appunto il termine di prescrizione quinquennale.

Secondo una sentenza della Corte di Cassazione n. 4283/2010 : “i tributi locali hanno una causa di pagamento di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo ed in base alla prestazione periodica erogata dall’ente impositore. Dunque, il contribuente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di servizio a lui reso, richiesto (concessione di uso suolo pubblico, di uso passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti) che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato”.

Alla luce di queste argomentazioni si può concludere che, tale ultimissimo orientamento della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza dà maggiore garanzie e possibilità al contribuente di poter ricorrere all’Autorità Giudiziaria competente per poter impugnare l’atto impositivo e/o estratto ruolo, al fine di ottenere l’annullamento del debito, nei confronti del Fisco, e per poter eccepire la decorrenza della prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento.

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